Se l’ex marito non paga l’assegno di mantenimento per i figli può subire un immediato pignoramento da parte dell’ex moglie sulla base della sentenza di separazione o di divorzio. Il pignoramento deve essere preceduto dall’atto di precetto, un avviso a pagare entro massimo 10 giorni. Ma, nel caso in cui a non essere stata versata è la quota per lespese straordinarie di mantenimento (sempre per i figli), al precetto deve essere allegata anche la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento della spesa da parte della madre. Se così non avviene, il pignoramento è illegittimo. È quanto chiarito poco fa dalla Cassazione [1].
La Corte dà atto che, riguardo al recupero delle spese per il mantenimento dei figli, esistono due orientamenti opposti:
uno più rigoroso, secondo cui il verbale di separazione non è sufficiente per agire direttamente con il pignoramento onde ottenere il pagamento delle spese di mantenimento dei figli. Tali spese devono essere, invece, prima accertate e quantificate da un altro giudice con un’apposita e autonoma causa [2];
uno più liberale, secondo cui il verbale di separazione può giustificare un immediato pignoramento, ma a condizione che, insieme al precetto – da notificarsi come detto prima del pignoramento – venga allegata la documentazione che dimostri le spese sopportate e il relativo ammontare [3].