Una volta licenziato, il dipendente può fare quello che vuole delle email presenti nella propria casella di posta elettronica. Financhecancellare tutto. È quanto si evince dalla Cassazione con una recentissima sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.
Se l’azienda ha fornito al dipendente un proprio indirizzo email con una password personale, esso va considerato come domicilio informatico e, pertanto, nessuno lo può violare, neanche il datore di lavoro. Così, non compie alcun reato (nella specie, quello didanneggiamento di sistemi informatici [2]) il lavoratore che, una volta licenziato, cancella dal proprio account di posta elettronica tutte le email già ricevute, benché riguardanti rapporti lavorativi. Né l’azienda, per questo, può chiedere il risarcimento del danno per la cancellazione delle email rivolte all’azienda medesima. Il fatto che la mail personale del dipendente sia protetta dalla password – nota soltanto al suo titolare – fa sì che i dati informatici contenuti nella casella appartengano al lavoratore, quanto meno anche a lui; non c’è dunque danneggiamento in caso di cancellazione di messaggi perché la norma incriminatrice presuppone che i sistemi informatici alterati siano «altrui».