Durante la cerimonia di Matrimonio, in Chiesa o in Comune, il celebrante recita necessariamente questo articolo, il 143 del Codice Civile:
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Questo vuol dire che in quel momento si sta firmando un vero e proprio contratto con il coniuge, che implica diritti e doveri, tra cui quello relativo alla fedeltà reciproca.
L’eventuale tradimento rappresenta una violazione di questi doveri e del contratto matrimoniale e può essere causa dell’addebito della separazione.
In questo caso si può procedere davanti al giudice anche per chiedere e ottenere il risarcimento dei danni se il tradimento commesso da un coniuge violi la dignità e la reputazione dell’altro.
La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 5866 del 26.05.1995), ha stabilito infatti che se il tradimento quando offende l’altro coniuge “per i modi con i quali viene commesso” è possibile chiedere il risarcimento.
Per ottenere la separazione con addebito e l’eventuale risarcimento danni bisogna perciò dimostrare la violazione di uno dei doveri coniugali e il danno subito dal comportamento del coniuge.
Raccogliere delle prove che possono avere valore legale è compito di un’agenzia investigativa che si avvale di operatori qualificati e con regolare licenza ex art.134 TULPS.
Sarà loro compito procedere alle indagini per accertare l’identità della persona coinvolta e le modalità e circostanze in cui l’infedeltà coniugale è stata commessa, documentando i fatti con video o fotografie e potendo poi testimoniare davanti al Giudice a riprova di quanto documentato.